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FONDAZIONE PER LA CURA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA DELLE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI – IBD - ONLUS STATUTO *** **** *** TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE E SCOPO Art. 1 Su iniziativa di componenti il Comitato, costituito a Torino con atto rogito Gianfranco Gallo Orsi 31 luglio 2001, numero 15514 di repertorio, registrato a Torino in data 6 agosto 2001 al numero 5152, successivamente modificato e integrato con atto rogito Maurizio Gallo-Orsi in data 19 maggio 2003, numero 2694 di repertorio, registrato a Torino in data 27 maggio 2003 al numero 4791 e con atto stesso rogito in data 20 dicembre 2004, numero 3715 di repertorio, registrato a Torino in data 24 dicembre 2004 al numero 105102, viene ora costituita la Fondazione denominata: FONDAZIONE PER LA CURA E LA RICERCA SCIENTIFICA DELLE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI - IBD – ONLUS siglabile FONDAZIONE IBD ONLUS. La Fondazione risulta dunque promossa dai Signori dott. Angelo Pera, prof. dott. Mario Rizzetto, prof. dott. Giorgio Verme, avv. Emilio Lombardi ed inoltre: dall’Unione Industriale di Torino, in persona del suo Presidente ing. Alberto Tazzetti; dall’Associazione per le Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino (colite ulcerosa e morbo di Crohn) per il Piemonte e Valle d’Aosta – A.M.I.C.I. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA, in persona della signora Laura Bellino. Tutte queste persone ed Enti, nel seguito del presente Statuto, vengono denominati Promotori. Art. 2 La Fondazione ha sede in Torino. Art. 3 La fondazione non ha fini di lucro ed opera nell’ambito territoriale della Regione Piemonte. Art. 4 La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo della Fondazione è il sostenere le attività di ricerca medico-scientifica, nei diversi ambiti che sono connessi alle malattie infiammatorie croniche intestinali (nella terminologia scientifica definite IBD), anche in vista delle applicazioni cliniche dei risultati della ricerca stessa, ed altresì il favorire tutte le iniziative ed i programmi, connessi a quanto sopra, attinenti la solidarietà sociale La Fondazione, orientata al campo delle IBD ed avente tale riferimento clinico, promuove pertanto: - lo studio delle malattie infiammatorie croniche intestinali, con tutto quanto connesso sia alla ricerca scientifica inerente le cause delle indicate patologie, sia le terapie più appropriate; - il coordinamento, il finanziamento e l’assistenza a progetti di ricerca scientifica, avviati anche da Enti ed Istituzioni diverse; - l’organizzazione di corsi di studio, convegni e seminari scientifici; - l’assegnazione di incarichi di ricerca scientifica, con particolare attenzione alla valorizzazione dei giovani studiosi; - l’istituzione di borse di studio; - la promozione ed il finanziamento di soggiorni di studio in Italia ed all’estero; - la formazione permanente del personale sanitario; - l’informazione e la divulgazione scientifica; - l’approfondimento e la sperimentazione di metodiche e programmi terapeutici, idonei a garantire una migliore qualità della vita e migliore assistenza per i pazienti, nonché il sostegno alle famiglie; - la raccolta e la pubblicazione di documenti, atti, pubblicazioni, data base, software e simili strumenti, aventi contenuto medico scientifico; - l’acquisto per l’utilizzo diretto, ovvero mediante affidamento ad altre Istituzioni, di apparecchiature scientifiche, software, pubblicazioni scientifiche e materiale didattico; - l’istituzione di un registro delle malattie infiammatorie intestinali in Piemonte, quale primo passo della costituzione di un registro italiano. Art. 5 Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra la Fondazione potrà stipulare convenzioni con Enti ed Istituzioni e compiere tutto quanto necessario per il conseguimento dello scopo previsto all’articolo precedente, fermo restando l’obbligo di svolgere soltanto le attività previste dal presente Statuto e quelle ad esse direttamente connesse. TITOLO SECONDO
PATRIMONIO Art. 6 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo, conferito in occasione della erezione della Fondazione stessa, e da quant’altro successivamente pervenga nella disponibilità della Fondazione. Il patrimonio potrà pertanto essere aumentato ed alimentato mediante donazioni, eredità, legati immobiliari e mobiliari, elargizioni ed erogazioni liberali di quanti, approvando gli scopi della Fondazione, abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento. La Fondazione potrà ricevere contributi periodici da Enti pubblici e/o privati e potrà altresì promuovere la raccolta, tra il pubblico, di offerte in denaro o in natura. ESERCIZIO Art. 7 L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio termina il 31 (trentuno) dicembre 2005 (duemilacinque). TITOLO TERZO
ORGANI Art. 8 Organi della Fondazione sono: - il Presidente; - il Vice Presidente; - il Consiglio di Amministrazione; - il Comitato Scientifico; - il Direttore; - il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutti gli Organi della Fondazione rimangono in carica per quattro anni dall’insediamento e, comunque, fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo anno di carica. In sede di atto costitutivo potrà essere nominato un Consiglio di Amministrazione provvisorio con il compito di: - ottenere il riconoscimento regionale; - promuovere le designazioni, al fine di dar vita al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Scientifico definitivi; - dal luogo alla iscrizione della Fondazione al registro ONLUS. IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE Art. 9 Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti, a scrutinio segreto e con votazioni separate, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta e tra i componenti del Consiglio stesso. Art. 10 Il Presidente guida e coordina tutte le attività della Fondazione. Egli rappresenta la Fondazione verso i terzi, ed anche nei confronti delle Autorità ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed insedia il Comitato Scientifico. Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l’applicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha facoltà di assumere quelle deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, motivate da assoluta indifferibilità e da urgenza, con obbligo di riferirne al Consiglio nell’adunanza immediatamente successiva. In caso di vacanza della carica o di impedimento del Presidente, tutti i suoi poteri, le facoltà ed i compiti sono espletati dal Vice Presidente che, nel compierli, accerta la vacanza o l’impedimento stesso. In caso di vacanza della carica, o di accertato impedimento anche del Vice Presidente, la carica è assunta ad interim dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età. Art. 11 All’inizio del mandato, e prima che si proceda alla nomina del Comitato Scientifico, il Presidente prende contatto con il Preside della Facoltà di Medicina dell’Università di Torino e con l’Assessore Regionale per la ricerca scientifica, allo scopo di ricevere opportune indicazioni di massima per ciò che concerne l’articolazione e gli indirizzi di ricerca del Comitato stesso. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 12 La Fondazione è amministrata e diretta da un Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri, designati – su istanza formulata dai Promotori – rispettivamente: - dall’Università di Torino; - dall’Unione Industriale di Torino; - dal Direttore della ASO del Ospedale Mauriziano, tra i Direttori o Primari, anche emeriti, delle Unità di gastroenterologia degli ospedali torinesi; - dall’Associazione A.M.I.C.I. Piemonte; - dall’Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri – AIGO Gli altri due componenti il Consiglio sono i Direttori pro tempore delle Unità di gastro-enterologia rispettivamente: - dell’Ospedale San Giovanni Battista, detto delle Molinette di Torino; - dell’Ospedale Mauriziano Umberto I° di Torino. Ove, in uno o in entrambi gli Ospedali di cui sopra, siano più di una le Unità di gastro-enterologia, farà parte del Consiglio di Amministrazione il Direttore che, in ciascun Ospedale, risulti possedere maggiori titoli scientifici. La valutazione è effettuata dal Direttore Generale dell’ASO di appartenenza. Art. 13 Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nulla escluso né eccettuato, in vista del perseguimento degli scopi della Fondazione stessa. Spetta perciò al Consiglio, tra l’altro, nominare il Comitato Scientifico, determinare gli indirizzi della Fondazione, gli impieghi delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di erogazione e di ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse attività che costituiscono gli scopi della Fondazione stessa. Al Consiglio spetta altresì di deliberare sui programmi scientifici della Fondazione, sulla scorta dei documenti predisposti dal Comitato Scientifico. Per il funzionamento della Fondazione e dei suoi Organi, il Consiglio potrà emanare Regolamenti. Art. 14 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all’anno ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia stata fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti. Le adunanze avranno luogo, di norma, presso la sede della Fondazione. Il Consiglio è convocato a mezzo di piego raccomandato spedito a tutti i Consiglieri ed a tutti i Revisori dei Conti, almeno venti giorni prima dell’adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione potrà avere luogo con preavviso di almeno tre giorni, anche tramite telegramma o fax. Apposito regolamento potrà regolare la convocazione delle sedute mediante strumenti telematici. Nell’avviso di convocazione sarà comunque sempre indicato l’elenco delle materie da trattare. Art. 15 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, ha prevalenza il voto del Presidente o di chi presiede il Consiglio. Art. 16 Per le seguenti materie occorre tuttavia il voto favorevole della maggioranza dei Componenti del Consiglio di Amministrazione: - approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuali; - approvazione dei Regolamenti interni; - acquisti ed alienazioni di beni immobili; - nomina del Comitato Scientifico; - nomina e revoca del Direttore; - fissazione e trasferimento della sede, in ogni caso entro la città di Torino. Sarà invece necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, con arrotondamento all’unità superiore, per le seguenti materie: - le modifiche del presente statuto; - lo scioglimento della Fondazione. IL COMITATO SCIENTIFICO Art. 17 Il Comitato Scientifico spetta la predisposizione dei programmi annuali, inerenti le materie cliniche e la ricerca scientifica. Esso è formato da un numero variabile da 5 (cinque) a 9 (nove) componenti, designati dal Consiglio di Amministrazione tra persone di riconosciuta competenza scientifica nelle discipline costituenti, o comunque connesse, con gli scopi della Fondazione. Il Comitato dura in carica 4 (quattro) anni e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Per la validità delle sedute, deve essere presente almeno la metà più uno dei componenti il Comitato, ma dal conteggio si escludono gli assenti giustificati. Nella sua prima seduta, il Comitato elegge il suo Coordinatore, cui spetta la direzione dei lavori del Comitato ed il collegamento tra il Comitato stesso e gli altri Organi della Fondazione. Il Comitato si riunisce almeno tre volte all’anno, su convocazione del Coordinatore. Il Comitato designa un Segretario delle sue sedute, cui spetta, tra l’altro, la redazione e la conservazione dei verbali e di tutti gli altri atti del Comitato. Il segretario, ove non sia componente del Comitato, non concorre alla formazione del numero legale e non ha diritto di voto. Art. 18 Il Comitato Scientifico può articolare i suoi lavori in Sotto-comitati o Commissioni di lavoro. Le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico non sono cumulabili. Apposito regolamento disciplina le sedute del Comitato Scientifico, che possono aver luogo, ad ogni effetto, anche mediante teleconferenza. Art. 19 Entro il 20 (venti) ottobre di ogni anno il Comitato predispone lo schema di programma scientifico della Fondazione per l’anno successivo. A tal fine viene redatto un documento programmatico che, dopo l’approvazione, viene trasmesso senza indugio al Consiglio di Amministrazione, che lo esamina in vista della redazione del bilancio preventivo e dei programmi da attuare nell’anno solare successivo. IL DIRETTORE Art. 20 Ravvisandone la necessità, il Consiglio può nominare il Direttore della Fondazione, determinandone mansioni, ambiti di competenza e attribuzione di deleghe. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Presidente, Consigliere o di Membro del Comitato scientifico. Il Direttore partecipa tuttavia, senza diritto di voto, sia alle sedute del Consiglio di Amministrazione, sia a quelle del Comitato Scientifico. IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 21 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, provvede alla nomina e l’eventuale revoca del Segretario. Il Consiglio determina altresì competenze, poteri, durata in carica e retribuzioni, sulla base delle consuetudini professionali vigenti. Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Al Segretario possono essere conferite altresì le mansioni di Segretario del Comitato Scientifico. Spetta al Segretario la redazione e la conservazione dei verbali delle adunanze, di tutti gli atti della Fondazione, dell’archivio e di tutti i documenti contabili e fiscali. IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI Art. 22 Il controllo dell’amministrazione della Fondazione, la vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, l’accertamento della regolare tenuta della contabilità, la verifica della corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, sono demandati ad un Collegio di Revisori dei Conti. Il Collegio è composto da tre membri, designati dai Promotori all’atto della costituzione della Fondazione e, dopo il primo quadriennio, dal Consiglio di Amministrazione, tra persone di riconosciuta competenza, estranee alla Fondazione. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. I Revisori esercitano la loro funzione anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. TITOLO QUARTO
BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO Art. 23 Il bilancio preventivo della Fondazione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 20 (venti) novembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo entro il 30 (trenta) aprile. Entrambi i documenti sono corredati da una relazione e devono essere sottoposti all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti a cura del Presidente (o del Direttore, se a ciò delegato), con anticipo di almeno 20 (venti) giorni rispetto alla seduta fissata per l’esame dei Bilanci da parte del Consiglio. Il Collegio esprime, con relazione scritta, il proprio parere. Art. 24 Nella redazione del preventivo e del consuntivo deve risultare individuato il Fondo di dotazione della Fondazione, o quanto di esso residua dopo le spese effettuate in conto capitale. Il Fondo non può infatti esser impiegato né per spese correnti, né di funzionamento, né per la realizzazione degli ordinari programmi scientifici. Esso può tuttavia esser utilizzato quale fondo di rotazione, a condizione che sussista certezza del reintegro. Durante la vita della Fondazione, il bilancio non può prevedere l’erogazione, neppure in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o altri capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione possono essere utilizzati per la costituzione di un fondo di riserva e per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle a esse direttamente collegate ed eventualmente per la costituzione di un fondo di riserva. Gli Amministratori rispondono personalmente e solidalmente di eventuali spese erogate senza l’osservanza delle disposizioni del presente articolo. RIMBORSI E INDENNITA’ Art. 25 A tutte le cariche della Fondazione spetta il rimborso delle spese sostenute in dipendenza dell’incarico; non è invece prevista l’attribuzione di alcun emolumento per le cariche ricoperte. TITOLO QUINTO
ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO Art. 26 Qualora lo scopo della Fondazione dovesse ritenersi esaurito o esso sia divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente, la Fondazione si estinguerà. Prima di far luogo alla deliberazione di estinzione della Fondazione, dovrà essere sentito il parere dei Promotori. Dopo la liquidazione, la devoluzione del patrimonio residuo avverrà, sentito l’Organismo di Controllo di cui all’art. 3 c. 190 L. 662/96 a favore dell’Università di Torino per esclusive finalità di ricerca medico-scientifica, salva diversa destinazione imposta dalla legge. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Art. 27 Tutte le persone che hanno ricoperto le diverse cariche entro la Fondazione possono essere rielette. Ove, nel corso del quadriennio dall’insediamento, abbia luogo la surroga di alcuna delle persone componenti gli Organi della Fondazione, il nuovo designato rimane in carica soltanto per la parte residua del quadriennio. Art. 28 Per tutto quanto non provvede il presente statuto si richiamano i principi generali del diritto, a norma del Codice Civile. Visto per inserzione Torino diciannove luglio duemilacinque F.ti: Angelo PERA Mario RIZZETTO Giorgio VERME Emilio LOMBARDI Alberto TAZZETTI Laura BELLINO Luciano GEREMIA Federica STUCCHI Maurizio GALLO-ORSI – Notaio Io sottoscritto dottor Maurizio Gallo-Orsi, Notaio Torino certifico che la presente è copia conforme,costante di otto mezzi fogli dell’originale atto a mio rogito numero 4164 di repertorio composto di tre fogli firmati ai sensi di legge, concorda pure con gli allegati. Torino, lì Sei settembre duemilacinque
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